IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella camera di consiglio
del 5 luglio 2001.
    Visto  il  ricorso  n. 2131  del  1998  proposto  a Patruno Maria
Cristina,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Vito  Nanna, presso il
quale e' elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Cardassi, n. 26;
    Contro  la  regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore
della  giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Nilo,
presso  il  quale  e'  elettivamente  domiciliato  in  Bari, alla Via
Cancello    Rotto,   n. 20   presso   l'avv. Antonio   Sannino;   per
l'annullamento  del  provvedimento  del 4 giugno 1998, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 53 del 10 giugno 1998, a
firma del dirigente del settore "Concorso interno per titoli ed esami
a 482 posti di ottava qualifica funzionario (art. 31) legge regionale
n. 7/1997); di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Puglia;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore,  alla pubblica udienza del 5 luglio 2001 il consigliere
 Doris Durante;
    Uditi i difensori presenti come da verbale di causa.
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                           Fatto e diritto

    1. -  La legge regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata
"Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale"),
dispone  all'art. 32,  comma 1, II periodo, che, entro due anni dalla
sua  entrata  in  vigore  e comunque per una sola volta e prima della
attivazione  del  processo  di  trasferimento  di funzioni al sistema
delle  autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti
del  ruolo  organico  regionale  di  ciascuna  qualifica,  secondo le
modalita'  di  cui  allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della
legge  regionale  9  maggio  1984, n. 26, confermato dalle successive
leggi  regionali  13 aprile  1988,  n. 13,  art. 61  e 5 maggio 1990,
n. 22, art. 46, comma 2.
    Il  secondo  comma  della  disposizione  citata  (art. 32,  legge
regionale  n. 7/1997)  dispone che "i posti risultati vacanti in ogni
qualifica   funzionale   in   progressione   successiva,   a  partire
dall'ottava  e  fino  alla  terza  qualifica funzionale, sono coperti
mediante  concorsi  interni  per  titoli  ed  esami  ovvero,  per  le
qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati
al  personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con
un'anzianita'  di  effettivo  servizio di almeno tre anni nel livello
medesimo  ed  in  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto per la
qualifica di appartenenza".
    Il citato e richiamato art. 39, legge regionale n. 9 maggio 1984,
n. 26  ("Concorsi  speciali")  dispone  a sua volta che "in occasione
delle  operazioni  di  ristrutturazione connesse all'attuazione della
presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e
anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti
normativi  dei  precedenti  contratti,  il  100% dei posti vacanti in
ciascuna  qualifica  funzionale, dalla seconda all'ottava, e' coperto
mediante  concorsi  interni per titoli e esami riservati al personale
inquadrato  nel livello immediatamente inferiore con un'anzianita' di
servizio  di  almeno  tre anni nel livello medesimo e in possesso del
titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza".
    2. - Con  deliberazione giunta regionale n. 10179 del 30 dicembre
1997,  avente  ad  oggetto "artt. 30 e 32, legge regionale n. 7/1997,
bandi  di  concorsi  interni  riservati  al  personale di ruolo della
regione",  l'Amministrazione,  demandandone l'attuazione al dirigente
del  settore  personale,  ha  bandito i concorsi interni riservati al
personale  regionale ed in particolare il concorso interno per n. 482
posti  di  ottava qualifica funzionale, prescrivendo che "i requisiti
necessari  per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in
ruolo nella qualifica immediatamente inferiore ed un'anzianita' nella
qualifica  di  appartenenza  di  almeno  tre  anni ed il possesso del
titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica
di appartenenza".
    La   ricorrente,   dipendente  regionale  di  ruolo  laureata  in
giurisprudenza,  priva  dell'anzianita'  di  tre  anni  nella settima
qualifica  funzionale,  ha  impugnato, con il ricorso in epigrafe, il
bando  a  termini  del  quale  non  avrebbe  avuto  i  requisiti  per
partecipare  al  concorso  bandito per l'ottava qualifica, non avendo
l'anzianita' di tre anni nella settima qualifica.
    Con  un  primo  ordine  di  argomentazioni assume che il disposto
normativo  regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di
corso  concorso  sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti
del  possesso del titolo di studio e della anzianita' nella qualifica
immediatamente   inferiore,  requisiti,  al  contrario,  non  affatto
richiesti  per  la  diversa  procedura  del  concorso interno; con un
secondo  ordine  di  argomentazioni,  sul presupposto che possiede il
titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica
messa  a  concorso  (il  titolo  di laurea), assume la illegittimita'
derivata  della  determinazione  regionale di precludere del tutto ai
dipendenti  che  si  trovino  in  tale  situazione la possibilita' di
accedere  ai  posti  disponibili indipendentemente dalla qualifica di
appartenenza  all'epoca  di  espletamento del concorso; sarebbe cioe'
illegittimo  il  bando  nella  parte in cui consentisse di coprire il
100%  dei  posti  disponibili  riservandoli  al  personale interno in
possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.
    3.  -  In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il
collegio  che  non puo' accedersi alla prima delle due prospettazioni
proposte  dal  ricorrente  (illegittimita'  del bando di concorso che
riserva  l'accesso  interno  solo ai dipendenti regionali in possesso
del  relativo  titolo  di  studio  e  della  qualifica immediatamente
inferiore  a  quella  del  posto  messo a concorso) sulla base di una
diversa  interpretazione  della  norma  regionale  di riferimento (il
citato art. 32, legge regionale n. 7/1997).
    La  prefata disposizione - che si e' sopra testualmente riportata
-  non  consente,  infatti,  ad  avviso  del collegio di ritenere una
diversita'  di  requisiti  richiesti  ai  concorrenti tra le distinte
procedure   del   concorso   interno   per   titoli  ed  esami  e  il
corso-concorso,  e  cio'  per  due  concorrenti ragioni; ritiene anzi
tutto  il  collegio che l'attributo "riservati", contenuto nel citato
art. 32,  sia  riferito  tanto  ai  "concorsi  interni" che ai "corsi
concorso",   non  apparendo  possibile  distinguere,  ai  fini  della
attribuzione  dello  stesso  all'uno  o all'altra delle due procedure
indicate.
    In  ordine  ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un
concorso  interno  per  titoli  ed esami, del tutto disancorato dalla
previsione  di  limiti  (natura  dei  titoli richiesti: di studio? di
qualifica?),  snaturerebbe  la  stessa  possibilita' di esercizio del
potere  rimesso  alla  Regione di dotarsi del personale necessario e,
ovviamente, qualificato per i posti a concorso.
    Sotto  ulteriore  e  dirimente  profilo,  l'espresso  riferimento
operato  dal  citato  art. 32, legge regionale n. 7/1987 all'art. 39,
legge  regionale  n. 26/1984  ("...  si provvede alla copertura... ai
sensi   dell'art. 39  legge  regionale  n. 7/1987  all'art. 39  legge
regionale  n. 26/1984...)  non  puo' essere interpretato nel senso di
riferirlo  alla sola disposizione relativa alla necessita' di coprire
con  concorsi  interni o corsi concorso il 100% di posti disponibili,
risultando  invece  pacifico  e  confortato  dalla costante normativa
regionale   (il   citato   art. 39,  legge  regionale  n. 26/1984,  i
successivi  art. 61,  legge regionale n. 13/1988 e 46, comma 2, legge
regionale  n. 22/1990)  che  la  previsione  di indizione di concorsi
interni  non  e'  mai  (ne'  potrebbe  mai  essere) disancorata dalla
espressa  indicazione  dei  requisiti  per  partecipare  agli stessi,
sicche',  nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 e' confermativo
appunto  di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla
espressa previsione dello stesso art. 32.
    3.1. - Il novum del detto art. 32 e' rappresentato, a ben vedere,
dalla   previsione   della  possibilita'  di  indire  corsi  concorso
riservati,  in  aggiunta  o in alternativa ai concorsi interni, e per
questi  ultimi  (i corsi concorso) il legislatore regionale ha dovuto
indicare  (e  ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi
richiesti per i concorsi interni.
    3.2.  -  Le considerazioni che precedono servono a dare ragione e
conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte ritenendo
il  collegio  di  non  poter  aderire alla prima delle prospettazioni
proposte  dal ricorrente, relativa come detto alla illegittimita' del
bando per assunta violazione dell'art. 32, legge regionale n. 7/1997.
    4.  -  Nondimeno  il  ricorrente  ha,  come detto, dedotto in via
alternativa che avendo il possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione
del  concorso  interno  riservato  per  il  100%  a  chi si trovi nel
contemporaneo  possesso  del  titolo e della qualifica immediatamente
inferiore,   precluderebbe   appunto   l'accesso   dall'esterno   non
consentendo  l'espletamento  di  concorsi diversi da quelli interni e
sarebbe sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.
    4.1.  -  fa  questione  e' rilevante giacche' dall'accoglimento o
dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.
    5. -   Ritiene   il  Collegio  non  manifestamente  infondata  la
questione.
    La   costante  giurisprudenza  costituzionale  e'  nel  senso  di
ritenere  modalita'  prevalente  di  selezione  del  personale  delle
pubbliche  amministrazioni  quella del pubblico concorso, in ossequio
al  disposto  dell'art. 97  Cost.  che impone il buon andamento degli
uffici  attraverso  la  migliore  selezione  del  personale garantita
appunto   dalla   maggior  partecipazione  alle  procedure  selettive
assicurata dal concorso esterno.
    Reiteratamente   la   Corte  costituzionale  ha  sottolineato  la
relazione  intercorrente  tra  l'art. 97  e  gli artt. 51 e 98 Cost.,
osservando  come, in un ordinamento democratico che affida all'azione
dell'amministrazione,   separata  nettamente  da  quella  di  governo
(politica   per   definizione),   il  perseguimento  delle  finalita'
pubbliche  obiettivate nell'ordinamento - il concorso pubblico, quale
meccanismo  di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci, resti il
metodo  migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le
proprie  funzioni in condizione di imparzialita', valore in relazione
al  quale  il  principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame
del  merito  sia  indipendente  da  ogni considerazione connessa alle
condizioni   personali   dei   vari  concorrenti  (cfr.  Corte  cost.
nn. 333/93; 453/90 e, da ultimo, 1/99).
    La   possibilita'   offerta  alle  pubbliche  amministrazioni  di
diversamente  selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto
peculiari  ed  eccezionali,  idonee  a  giustificare  la  deroga  per
garantire il medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione ma
non  generalizzabili,  in forza delle ragioni sopra evidenziate (cfr.
Corte cost. n. 477/95).
    Analoga   esigenza   riguarda  il  passaggio  di  impiegati  alla
categoria  superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente
all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma
di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta,
trovare  giustificazioni  in  situazioni  eccezionali,  ma  anch'essa
giammai  derogare  al  principio  generale  che richiede il selettivo
accertamento  delle  attitudini  (cfr.  Corte  cost., 20 luglio 1994,
n. 313).
    Ne'  puo'  sottacersi  che l'abnorme diffusione della pratica del
concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in se'
una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello
delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento,
si  riflette  negativamente  anche  sul  buon  andamento della stessa
pubblica amministrazione (cfr. Corte cost., n. 1/99).
    Osserva  significatamente  la  Corte  che  "l'accesso al concorso
puo',  ovviamente,  essere  condizionato  al  possesso  dei requisiti
fissati  in  base  alla  legge,  e  in tal modo non e' da escludere a
priori  che  possa  stabilirsi  anche  il  possesso di una precedente
esperienza  nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri
ragionevolmente  quale requisito professionale. Ma quando cio' non si
verifichi,  la  sostituzione  al  concorso  di  meccanismi  selettivi
esclusivamente  interni  ad  un  dato  apparato amministrativo non si
giustifica  alla luce degli accennati principi costituzionali" (Corte
cost., n. 1/99).
    6.  -  Nel  caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei
posti  resisi  disponibili  appare in qualche misura giustificata una
deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una
piu'  agevole  reperibilita'  dei  funzionari  e  per  facilitare  la
riorganizzazione  interna  degli  uffici,  non sembra ragionevole che
quella  indicata  (la  selezione  riservata agli interni) costituisca
l'unica  forma  di  selezione, giacche' riguardante il 100% dei posti
messi  a concorso (cfr. Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno
1993,  n. 266;  28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1) con gli
effetti  paradossali  e  ingiustificati  indicati  dal ricorrente, al
quale,  pur  essendo  in  possesso del titolo richiesto per l'accesso
dall'esterno  ed  in astratto idoneo, e' inibita la partecipazione al
concorso   giacche'   riservata  ai  titolari  di  mera  "rendita  di
posizione"  costituita  dal  possesso  della qualifica immediatamente
inferiore  a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica
scelta  di  cooptazione  generalizzata che si traduce in una sorta di
globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.
    7. - "La  questione,  nei  termini  indicati,  non  appare dunque
manifestamente  infondata per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. del
combinato  disposto  della  legge regionale (art. 32, legge regionale
n. 7/97,  comma  1  e  art. 39, legge regionale 9 maggio 1984, n. 26)
nella  parte  in  cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a
concorso al personale interno.
    Va  disposta  pertanto  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
degli  artt. 23,  legge  11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla
illegittimita' costituzionale delle suindicate norme.